LE BUGIE NEL PIATTO: occhio all’etichetta

3 Novembre 2020by Laura

LE BUGIE NEL PIATTO

Abbiamo visto la volta scorsa nel primo articolo dedicato a LE BUGIE NEL PIATTO come “improvvisamente” l’olio di palma è apparso nei nostri cibi…

In realtà c’è sempre stato ma noi fino al 2016 non lo sapevamo perché gli obblighi per i produttori di “informare” i consumatori sul contenuto degli alimenti erano molto meno stringenti rispetto ad oggi. Vediamo quindi nel dettaglio come sono cambiate le cose e che cosa ci può raccontare oggi  l’etichetta.

  1. Occhio all’etichetta

Dal 2016 è entrato del tutto in vigore un importante regolamento dell’Unione Europea (Reg.UE.1169/2011) il cui obiettivo principale è tutelare la sicurezza e gli interessi del consumatore rendendolo informato su ciò che acquista fornendo le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di considerazioni sanitarie, ambientali, etiche e sociali.

Tutto questo tramite la cosiddetta “etichetta” che, se letta nel modo giusto è oggi il mezzo più adeguato d’informazione, per tutelare il consumatore fornendo informazioni essenziali e precise sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto.

Sono tante le informazioni che troviamo oggi sulla confezione dei prodotti ma prima di tutto dobbiamo distinguere tra quelle obbligatorie e quelle facoltative.

Tra le informazioni obbligatorie ricordiamo:

  • l’elenco degli ingredienti in ordine di quantità decrescente compreso gli additivi ed evidenziando eventuali allergeni.
  • la dichiarazione nutrizionale che indica in una tabella comprensibile sull’imballaggio: valore energetico, grassi di cui grassi saturi, carboidrati di cui zuccheri, proteine e sale.

Gli ingredienti vengono indicati in ordine di quantità decrescente compreso gli additivi,  deve essere riportata la quantità netta, la denominazione, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, le modalità di conservazione e utilizzo. Tra gli aspetti più importanti ricordo anche che sono obbligatori:

Chiarezza e leggibilità dell’etichetta con misure minime per i caratteri da riportare nell’informazione obbligatoria.

Data di scadenza che deve essere indicata anche sui prodotti confezionati singolarmente.

Indicazione del Paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate.

Nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la scritta «decongelato».

Indicazioni sulla presenza di allergeni evidenziata in etichetta con un carattere o colore diverso in modo da essere riconosciuta facilmente dai consumatori la presenza di cereali contenenti glutine, pesce, molluschi e crostacei, uova, lupini, arachidi, soia, latte, frutta secca, sedano, senape, sesamo e anidride solforosa. Sono molte le persone che soffrono di allergie e intolleranze alimentari per le quali, anche mangiare un semplice panino al bar può provocare reazioni gravi. Ecco perché, l’obbligo di indicare chiaramente gli allergeni presenti negli alimenti somministrati o venduti per asporto si applica non solo ai prodotti confezionati ma anche ai prodotti preparati da bar, mense e ristoranti.

Indicazioni complementari:  es. “elevato tenore di caffeina: non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento”,  “contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

Gli Oli e grassi di origine vegetale non possono più essere raggruppati in un’unica categoria nell’elenco degli ingredienti ma deve essere indicata l’origine vegetale specifica… ed ecco finalmente spiegata l’improvvisa presenza dell’olio di palma.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

La dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dalla fine del 2016 per la maggior parte dei prodotti alimentari, fornisce informazioni sulle sostanze nutritive e sulle calorie contenute, consentendo al consumatore di confrontare un prodotto con un altro e può contribuire a educare e orientare verso una alimentazione corretta permettendo di scegliere consapevolmente se il prodotto risponde alle proprie necessità nutrizionali.

Nella dichiarazione nutrizionale dell’Unione europea vengono riportati i nutrienti obbligatori, anche nell’ordine, mentre altri possono essere aggiunti in modo facoltativo (es. la fibra, acidi grassi polinsaturi, vitamine e Sali minerali). La dichiarazione è sempre riferita ai 100 g o ml di prodotto, con facoltà di aggiungere i dati per porzione purché si riporti anche il numero di porzioni contenute nell’unità di vendita. Le assunzioni di riferimento giornaliere indicate per i nutrienti e gli obiettivi nutrizionali di prevenzione si rapportano a un adulto medio con un apporto energetico medio di 8400KJ/ 2000Kcal secondo il Reg.1169/2011 All. XIII parte B e i LARN Rev. 2018.

ENERGIA L’energia è sempre espressa sia in kJ che in kcal (1 k Joule = 1 kcal x 4,2)
GRASSI Si intendono i grassi totali, sia presenti naturalmente negli alimenti che aggiunti durante la lavorazione. Il valore di riferimento giornaliero è meno del 30% dell’apporto energetico totale e con un massimo di 70 g.
di cui acidi grassi saturi Il contenuto di grassi saturi (sia di origine animale che vegetale) deve essere obbligatoriamente indicato poiché esiste una stretta correlazione tra il loro consumo eccessivo e il rischio di malattie cardiovascolari. Per prevenirne la comparsa attraverso un’alimentazione corretta, si suggerisce alle persone di tutte le età di limitare il consumo di grassi saturi a non più del 10% dei grassi totali e con un massimo di 20 g al giorno.
CARBOIDRATI Si intendono quelli utilizzabili dall’uomo (escluso la fibra)  sia semplici che complessi, Il valore di riferimento giornaliero tra il 45 e il 60% dell’apporto energetico totale, fino a 260g.
di cui zuccheri Si intendono gli zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, saccarosio ecc.) il cui obiettivo nutrizionale di prevenzione è che siano inferiori al 15% del totale.
FIBRA L’apporto consigliato e di 12/16g/1000Kcal e con un valore indicativo medio di 25g al giorno. L’indicazione non è obbligatoria.
PROTEINE Il fabbisogno medio di 12/18 % del totale con un valore di riferimento di 50g al giorno e l’assunzione media raccomandata è di 0,9 g/giorno/Kg di peso anche se il valore varia con il sesso, l’età del soggetto e particolari situazioni.
SALE Contenuto presente naturalmente nell’alimento e/o aggiunto, è obbligatorio indicarlo per la correlazione tra il suo consumo eccessivo e l’ipertensione; per la popolazione italiana l’obiettivo nutrizionale di prevenzione è che sia inferiore a 5g al giorno. L’etichetta deve recare la parola sale e non sodio utilizzando la formula: sale = sodio × 2,5.

Le informazioni facoltative presenti nella pubblicità dei prodotti alimentari (di tipo nutrizionale es. “A basso contenuto di grassi, zuccheri, fonte di fibre”, sulla salute es. “Biscotto digestivo, pastiglie per la tosse”, sulla riduzione di un rischio di malattia es. “Rischio cardiovascolare”) devono oggi sottostare ai principi del Reg. UE 1169/2011, che disciplinano in maniera precisa le indicazioni nutrizionali e sulla salute consentendo, solo la presenza di indicazioni basate su prove scientifiche generalmente accettate e impediscono sia la pubblicità ingannevole, quale attribuire a un prodotto proprietà o effetti in realtà inesistenti, e la concorrenza sleale tra i produttori per valorizzare particolari caratteristiche di un alimento che sono possedute anche da altri prodotti similari: es. scrivere su una margarina vegetale “senza colesterolo” quando nessuna margarina vegetale lo contiene. Oggi e possibile solo adottare termini presenti in liste di indicazioni consentite, con le relative condizioni d’uso e utilizzare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici dell’indicazione.

 

La prossima volta andremo sul pratico, confrontando le dichiarazioni nutrizionali e l’elenco ingredienti di alcuni alimenti di largo consumo, spesso considerati simili ma che in realtà possono essere molto diversi tra loro.